Art. 13 · Requisiti specifici relativi al sistema di consulenza aziendale

Art. 13

Requisiti specifici relativi al sistema di consulenza aziendale

In vigore dal 17 dic 2013
Requisiti specifici relativi al sistema di consulenza aziendale 1.   Gli Stati membri assicurano che i consulenti che operano nel sistema di consulenza aziendale siano in possesso delle qualifiche adeguate e ricevano regolarmente un'adeguata formazione. 2.   Gli Stati membri garantiscono una netta separazione tra le attività di consulenza e le attività di controllo. A tale riguardo e senza pregiudizio delle disposizioni normative nazionali in materia di accesso del pubblico ai documenti, gli Stati membri provvedono affinché gli organismi selezionati e designati di cui all', paragrafo 1, non svelino dati personali o informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della loro attività di consulenza a persone diverse dal beneficiario che gestisce l'azienda in questione, tranne nel caso di irregolarità o infrazioni rilevate nel corso della loro attività per le quali il diritto unionale o nazionale prescrive l'obbligo di informare le autorità pubbliche, specialmente in caso di reato. 3.   L'autorità nazionale interessata fornisce al potenziale beneficiario, principalmente con mezzi elettronici, l'elenco degli organismi selezionati e designati di cui all', paragrafo 1.
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