Art. 120 · Disposizioni transitorie

Art. 120

Disposizioni transitorie

In vigore dal 17 dic 2013
Disposizioni transitorie Per garantire la transizione ordinata dai regimi previsti nei regolamenti abrogati di cui all' a quelli stabiliti dal presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell' riguardo ai casi in cui possono essere applicate deroghe e aggiunte alle norme previste nel presente regolamento.
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