Art. 117 · Trattamento e protezione dei dati personali

Art. 117

Trattamento e protezione dei dati personali

In vigore dal 17 dic 2013
Trattamento e protezione dei dati personali 1.   Gli Stati membri e la Commissione raccolgono e trattano i dati personali unicamente al fine di adempiere ai loro rispettivi obblighi di gestione, controllo audit, nonché monitoraggio e valutazione ai sensi del presente regolamento e, in particolare, gli obblighi di cui al titolo II, capo II, al titolo III, al titolo IV, capi III e IV, ai titoli V e VI ed al titolo VII, capo III, nonché a fini statistici, e non sottopongono tali dati ad un trattamento incompatibile con tale finalità. 2.   Laddove i dati personali sono trattati a fini di monitoraggio e valutazione ai sensi del titolo VII, capo III, nonché a fini statistici, essi devono essere resi anonimi e trattati unicamente in forma aggregata. 3.   I dati personali sono trattati conformemente alle norme di cui alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001. In particolare, tali dati non sono conservati in modo da consentire l'identificazione degli interessati per un arco di tempo superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, tenendo conto dei periodi minimi di conservazione stabiliti dalla normativa unionale e nazionale applicabile. 4.   Gli Stati membri informano gli interessati della possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell'Unione conformemente al paragrafo 1 e che a tale riguardo essi godono dei diritti sanciti dalle normative in materia di protezione dei dati, ossia la direttiva 95/46/CE ed il regolamento (CE) n. 45/2001. 5.   Il presente articolo è subordinato agli articoli da 111 a 114.
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