Art. 116
Procedura di comitato
In vigore dal 17 dic 2013
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal "comitato dei Fondi agricoli". Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
Ai fini degli , per quanto riguarda le questioni concernenti i pagamenti diretti, lo sviluppo rurale e/o l'organizzazione comune dei mercati, la Commissione è assistita dal comitato dei Fondi agricoli, dal comitato per i pagamenti diretti, dal comitato per lo sviluppo rurale e/o dal comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituiti rispettivamente dal presente regolamento, dal regolamento (UE) n. 1307/2013, dal regolamento (UE) n. 1305/2013 e dal regolamento (UE) n. 1308/2013. Tali comitati sono comitati ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011.
Riguardo agli atti di cui all', qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l', paragrafo 4, terzo comma del regolamento (UE) n. 182/2011.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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