Art. 113
Informazione dei beneficiari
In vigore dal 17 dic 2013
Informazione dei beneficiari
Gli Stati membri informano i beneficiari del fatto che i dati che li riguardano saranno pubblicati in conformità dell' e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione.
In conformità delle prescrizioni della direttiva 95/46/CE, in ordine ai dati personali gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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