Art. 112 · Soglia

Art. 112

Soglia

In vigore dal 17 dic 2013
Soglia Gli Stati membri non pubblicano il nome dei beneficiari secondo le modalità previste dall', paragrafo 1, primo comma del presente regolamento nei seguenti casi: a) per gli Stati membri che istituiscono il regime per i piccoli agricoltori previsto al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013, se l'importo di aiuti ricevuti in un anno da un beneficiario è pari o inferiore all'importo fissato dallo Stato membro di cui all', paragrafo 1, secondo comma, o all', paragrafo 2, secondo comma, di detto regolamento; b) per gli Stati membri che non istituiscono il regime per piccoli agricoltori previsto al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013, se l'importo di aiuti ricevuti in un anno da un beneficiario è pari o inferiore a 1 250 EUR. Nel caso di cui al primo comma, lettera a), gli importi fissati dagli Stati membri in applicazione dell' del regolamento (UE) n. 1307/2013 e comunicati alla Commissione in applicazione di detto regolamento sono pubblicati dalla Commissione stessa in conformità delle norme adottate in virtù dell'. Quando applicano il disposto del primo comma del presente articolo gli Stati membri pubblicano le informazioni di cui all', paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), e il beneficiario è identificato da un codice. Gli Stati membri decidono la forma di tale codice.
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