Art. 105 · Principi generali

Art. 105

Principi generali

In vigore dal 17 dic 2013
Principi generali 1.   Gli importi indicati nelle decisioni della Commissione che adottano programmi di sviluppo rurale, gli importi degli impegni e dei pagamenti della Commissione, nonché gli importi delle spese attestate o certificate e delle dichiarazioni di spesa degli Stati membri sono espressi e versati in euro. 2.   I prezzi e gli importi fissati nella legislazione settoriale agricola sono espressi in euro. Essi sono concessi e riscossi in euro negli Stati membri che hanno adottato l'euro e in moneta nazionale negli altri Stati membri.
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