Art. 82
Finanziamenti nazionali integrativi
In vigore dal 17 dic 2013
Finanziamenti nazionali integrativi
I pagamenti erogati dagli Stati membri a titolo di finanziamento nazionale integrativo del sostegno dell'Unione a favore dello sviluppo rurale in qualsiasi momento durante il periodo di programmazione, per interventi che rientrano nel campo di applicazione dell’ TFUE sono inseriti dagli Stati membri nel programma di sviluppo rurale ai sensi dell', paragrafo 1, lettera j) e, se sono conformi ai criteri previsti dal presente regolamento, sono approvati dalla Commissione.
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