Art. 81
Aiuto di Stato
In vigore dal 17 dic 2013
Aiuto di Stato
1. Salvo disposizione contraria contenuta nel presente titolo, al sostegno dello sviluppo rurale da parte degli Stati membri si applicano gli articoli 107, 108 e 109 TFUE.
2. Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all', che rientrano nel campo di applicazione dell' TFUE.
Storico versioni
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