Art. 77
Valutazione ex ante
In vigore dal 17 dic 2013
Valutazione ex ante
Gli Stati membri provvedono affinché il valutatore ex ante sia coinvolto sin dalle prime fasi nell'iter di elaborazione del programma del programma di sviluppo rurale, in particolare all'elaborazione dell'analisi di cui all', paragrafo 1, lettera b), nella definizione della logica d'intervento e nella fissazione degli obiettivi del programma.
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