Art. 69
Indicatori comuni
In vigore dal 17 dic 2013
Indicatori comuni
1. Il sistema di monitoraggio e valutazione di cui all' contiene un elenco di indicatori comuni relativi alla situazione di partenza nonché all'esecuzione finanziaria, ai prodotti, ai risultati e all'impatto dei programmi, applicabili a tutti i programmi di sviluppo rurale e tali da consentire l'aggregazione dei dati a livello dell'Unione.
2. Gli indicatori comuni sono basati su dati disponibili e correlati alla struttura e agli obiettivi del quadro strategico per lo sviluppo rurale e consentono di valutare i progressi, l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione della politica di sviluppo rurale rispetto agli obiettivi generali e specifici di tale politica a livello unionale, nazionale e di programma. Gli indicatori comuni d'impatto sono basati su dati accessibili.
3. Il valutatore quantifica l'impatto del programma misurato dagli indicatori d'incidenza. In base ai dati forniti nelle valutazioni riguardanti la PAC, ivi comprese le valutazioni relative ai programmi di sviluppo rurale, la Commissione, con l'aiuto degli Stati membri, valuta l'effetto congiunto di tutti gli strumenti della PAC.
Storico versioni
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