Art. 60
Ammissibilità delle spese
In vigore dal 17 dic 2013
Ammissibilità delle spese
1. In deroga all', paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013, in casi di emergenza dovuti a calamità naturali, i programmi di sviluppo rurale possono disporre che l'ammissibilità delle spese conseguenti a modifiche dei programmi possa decorrere dalla data in cui si è verificata la calamità naturale.
2. Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'autorità di gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione di cui all'.
Ad eccezione delle spese generali di cui all', paragrafo 2, lettera c), per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nel campo di applicazione dell' TFUE si considerano ammissibili soltanto le spese sostenute previa presentazione di una domanda all'autorità competente.
Gli Stati membri possono disporre nei programmi che siano considerate ammissibili soltanto le spese sostenute dopo l'approvazione della domanda di sostegno da parte dell'autorità competente.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano all', paragrafi 1 e 2.
4. I pagamenti effettuati dai beneficiari sono giustificati da fatture e documenti probatori. Ove ciò non risulti possibile, i pagamenti sono giustificati da documenti aventi forza probatoria equivalente, tranne per le forme di sostegno di cui all', paragrafo 1, lettere b), c) e d) del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Storico versioni
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