Art. 6 · Programmi di sviluppo rurale

Art. 6

Programmi di sviluppo rurale

In vigore dal 17 dic 2013
Programmi di sviluppo rurale 1.   Il FEASR interviene negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale. Tali programmi attuano una strategia intesa a realizzare le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale attraverso una serie di misure definite nel titolo III. Il sostegno del FEASR è volto alla realizzazione degli obiettivi dello sviluppo rurale perseguiti attraverso le priorità dell'Unione. 2.   Uno Stato membro può presentare un unico programma nazionale per l'insieme del loro territorio o una serie di programmi regionali. In alternativa, esso può presentare, in casi debitamente motivati, un programma nazionale e una serie di programmi regionali. Se uno Stato membro presenta un programma nazionale e una serie di programmi regionali, le misure e/o i tipi di interventi sono programmati a livello nazionale o regionale, ed è garantita la coerenza tra le strategie dei programmi nazionali e regionali. 3.   Gli Stati membri che presentano programmi regionali possono presentare, per approvazione ai sensi dell', paragrafo 2, anche una disciplina nazionale contenente gli elementi comuni a tali programmi, senza stanziamento di bilancio distinto. Discipline nazionali di Stati membri che presentano programmi regionali possono anche contenere una tabella che riassuma, per regione e per anno, il contributo totale del FEASR allo Stato membro interessato per l'intero periodo di programmazione.
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