Art. 56 · Gruppi operativi

Art. 56

Gruppi operativi

In vigore dal 17 dic 2013
Gruppi operativi 1.   I gruppi operativi PEI fanno parte del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura. Sono costituiti da soggetti interessati come agricoltori, ricercatori, consulenti e imprenditori del settore agroalimentare, pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del PEI. 2.   I gruppi operativi PEI adottano il proprio regolamento interno, tale da garantire trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale ed evitare conflitti di interessi. 3.   Gli Stati membri decidono nell'ambito dei rispettivi programmi l'entità del sostegno ai gruppi operativi.
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