Art. 53
Rete del partenariato europeo per l'innovazione
In vigore dal 17 dic 2013
Rete del partenariato europeo per l'innovazione
1. È istituita, ai sensi dell', paragrafo 1, una rete PEI con il compito di supportare il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'. Essa consente il collegamento in rete di gruppi operativi, servizi di consulenza e ricercatori.
2. La rete PEI ha le seguenti finalità:
a)
favorire gli scambi di esperienze e di buone pratiche;
b)
stabilire un dialogo tra gli agricoltori e la comunità della ricerca e favorire la partecipazione di tutti i portatori d'interesse al processo di scambio delle conoscenze.
3. La rete PEI svolge le seguenti attività:
a)
funge da help desk e informa gli interessati sul PEI;
b)
incoraggia la formazione di gruppi operativi ed informa riguardo alle opportunità offerte dalle politiche dell'Unione;
c)
favorisce lo sviluppo di iniziative di poli e di progetti pilota e di dimostrazione che possono riguardare, tra l'altro, le seguenti questioni:
i)
l'aumento della produttività, redditività economica, sostenibilità, del rendimento e dell'efficienza in termini di risorse nel settore agricolo;
ii)
l'innovazione a sostegno della bioeconomia;
iii)
la biodiversità, i servizi ecosistemici, la funzionalità del suolo e la gestione sostenibile delle risorse idriche;
iv)
prodotti e servizi innovativi per la filiera integrata;
v)
apertura di nuove opportunità in termini di prodotti e mercati per i produttori primari;
vi)
qualità e sicurezza dei prodotti alimentari e una dieta sana;
vii)
riduzione delle perdite post-raccolto e dei residui alimentari;
d)
raccoglie e diffonde informazioni nell'ambito di competenza del PEI, compresi i risultati della ricerca e le nuove tecnologie in materia d'innovazione e scambio di conoscenze e scambi con paesi terzi nel settore dell'innovazione.
4. La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono la struttura organizzativa e operativa della rete PEI. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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