Art. 52 · Rete europea per lo sviluppo rurale

Art. 52

Rete europea per lo sviluppo rurale

In vigore dal 17 dic 2013
Rete europea per lo sviluppo rurale 1.   È istituita, ai sensi dell', paragrafo 1, una rete europea per lo sviluppo rurale con la funzione di collegare tra loro reti, organizzazioni e amministrazioni nazionali operanti nel campo dello sviluppo rurale a livello dell'Unione. 2.   Il collegamento in rete attraverso la Rete europea per lo sviluppo rurale persegue le seguenti finalità: a) stimolare la partecipazione di tutti i portatori d'interesse, soprattutto in campo agricolo e forestale e di altri portatori d'interesse in materia di sviluppo rurale, all'attuazione di tale sviluppo; b) migliorare la qualità dei programmi di sviluppo rurale; c) contribuire ad informare il pubblico sui vantaggi della politica di sviluppo rurale; d) sostenere la valutazione dei programmi di sviluppo rurale. 3.   La rete svolge le seguenti attività: a) raccoglie, analizza e diffonde informazioni sulle azioni intraprese nel campo dello sviluppo rurale; b) presta assistenza sulle procedure di valutazione e sulla raccolta e gestione dei dati; c) accoglie, convalida e diffonde a livello unionale le buone pratiche in materia di sviluppo rurale, compresi i metodi e gli strumenti di valutazione; d) costituisce e gestisce gruppi tematici e/o laboratori intesi a favorire gli scambi di esperienze e a supportare l'attuazione, il monitoraggio e l'ulteriore sviluppo della politica di sviluppo rurale; e) informa sull'evoluzione delle zone rurali dell'Unione e dei paesi terzi; f) organizza convegni e seminari a livello dell'Unione per le persone impegnate nello sviluppo rurale; g) supporta le reti nazionali e le iniziative di cooperazione transnazionale e sostiene lo scambio con reti di paesi terzi di esperienze riguardanti azioni in materia di sviluppo rurale; h) specificamente per i gruppi di azione locale: i) crea sinergie con le attività svolte a livello nazionale o regionale o a entrambi i livelli dalle rispettive reti, con particolare riguardo alle attività di potenziamento delle capacità e agli scambi di esperienze, nonché ii) collabora con gli organismi preposti alle reti e all'assistenza tecnica in materia di sviluppo locale istituiti dal FESR, dal FSE e dal FEAMP, relativamente alle rispettive attività di sviluppo locale e di cooperazione transnazionale. 4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono la struttura organizzativa e operativa della Rete europea per lo sviluppo rurale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'.
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