Art. 49 · Selezione degli interventi

Art. 49

Selezione degli interventi

In vigore dal 17 dic 2013
Selezione degli interventi 1.   Fatto salvo l', paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013 l'autorità di gestione del programma di sviluppo rurale definisce una serie di criteri di selezione degli interventi previa consultazione del comitato di monitoraggio. I criteri di selezione sono intesi a garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e una maggiore rispondenza delle misure alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. I criteri di selezione sono definiti ed applicati nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla dimensione degli interventi. 2.   Le autorità degli Stati membri competenti per la selezione degli interventi garantiscono che questi ultimi, fatta eccezione per gli interventi di cui agli articoli da 28 a 31, da 33 a 34 e da 36 a 39, siano selezionati conformemente ai criteri di cui al paragrafo 1 e secondo una procedura trasparente e adeguatamente documentata. 3.   Se del caso, i beneficiari possono essere selezionati tramite inviti a presentare proposte, applicando criteri di efficienza economica e ambientale.
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