Art. 48 · Clausola di revisione

Art. 48

Clausola di revisione

In vigore dal 17 dic 2013
Clausola di revisione È prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati ai sensi degli al fine di permetterne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti negli stessi articoli, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti. La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all' del regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche. È prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati ai sensi degli la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.
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