Art. 47
Norme sui pagamenti basati sulla superficie
In vigore dal 17 dic 2013
Norme sui pagamenti basati sulla superficie
1. Il numero di ettari cui si applicano gli impegni previsti agli può variare da un anno all'altro se:
a)
questa possibilità è prevista nei programmi di sviluppo rurale;
b)
l'impegno in questione non si applica ad appezzamenti fissi, nonché
c)
non è compromessa la finalità dell'impegno.
2. Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.
3. Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.
4. Il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto in caso di forza maggiore e nelle circostanze eccezionali di cui all' del regolamento (UE) n. 1306/2013.
5. Il paragrafo 2, in caso di cessione totale dell'azienda, e il paragrafo 4 si applicano anche agli impegni di cui all'.
6. Al fine di garantire un'efficiente attuazione delle misure legate alla superficie e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' che stabilisce le condizioni applicabili alla conversione o all'adeguamento degli impegni nell'ambito delle misure di cui agli e specifica gli altri casi in cui non è richiesto il rimborso dell'aiuto.
Storico versioni
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