Art. 46 · Investimenti nell'irrigazione

Art. 46

Investimenti nell'irrigazione

In vigore dal 17 dic 2013
Investimenti nell'irrigazione 1.   Fatto salvo l' del presente regolamento, in caso di irrigazione di superfici irrigate nuove ed esistenti, possono essere considerati spese ammissibili soltanto gli investimenti che soddisfano le condizioni stabilite al presente articolo. 2.   Un piano di gestione del bacino idrografico, come previsto dalla direttiva quadro sulle acque, è stato precedentemente notificato alla Commissione per l'intera area in cui è previsto l'investimento, nonché per altre eventuali aree in cui l'ambiente può essere influenzato dall'investimento. Le misure che prendono effetto in virtù del piano di gestione del bacino idrografico conformemente all' della direttiva quadro sulle acque che sono pertinenti per il settore agricolo sono state precedentemente specificate nel relativo programma di misure. 3.   I contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno sono o devono essere installati a titolo dell'investimento; 4.   Qualora un investimento consista nel miglioramento di un impianto di irrigazione esistente o di un elemento dell'infrastruttura di irrigazione, esso, in base ad una valutazione ex ante, risulta offrire un risparmio idrico potenziale compreso, come minimo, tra il 5 % e il 25 % secondo i parametri tecnici dell'impianto o dell'infrastruttura esistente. Se l'investimento riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua: a) l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento, pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento; e b) in caso d'investimento in un un'unica azienda agricola, comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'investimento. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda. Nessuna delle condizioni di cui al paragrafo 4 si applica a un investimento in un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica ovvero a un investimento nella creazione di un bacino o un investimento nell'uso di acqua riciclata che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo. 5.   Un investimento con un conseguente aumento netto della superficie irrigata che colpisce un dato corpo di terreno o di acque di superficie è ammissibile solo se: a) lo stato del corpo idrico non é stato ritenuto meno di buono nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua; nonché b) un'analisi ambientale, effettuata o approvata dall'autorità competente e che può anche riferirsi a gruppi di aziende, mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente. Le superfici stabilite e giustificate nel programma che non sono irrigate, ma nelle quali nel recente passato era attivo un impianto di irrigazione, possono essere considerate superfici irrigate ai fini della determinazione dell'aumento netto della superficie irrigata. 6.   In deroga al paragrafo 5, lettera a), un investimento che comporta un aumento netto della superficie irrigata continua ad essere ammissibile se: a) l'investimento è associato ad un investimento in un impianto di irrigazione esistente o in un elemento dell'infrastruttura di irrigazione se da una valutazione ex ante risulta offrire un risparmio idrico potenziale compreso, come minimo, tra il 5 % e il 25 % secondo i parametri tecnici dell'impianto o dell'infrastruttura esistente; e b) l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento complessivo, pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento nell'impianto di irrigazione esistente o in un elemento dell'infrastruttura di irrigazione. Inoltre, la condizione di cui al paragrafo 5, lettera a), non si applica agli investimenti per l'installazione di un nuovo impianto di irrigazione rifornito dall'acqua di un bacino approvato dalle autorità competenti anteriormente al 31 ottobre 2013, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: — il bacino in questione è identificato nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico ed è soggetto ai requisiti di controllo di cui all', paragrafo 3, lettera e), della direttiva quadro sulle acque; — al 31 ottobre 2013 era in vigore un limite massimo sulle estrazioni totali dal bacino ovvero un livello minimo di flusso prescritto nei corpi idrici interessati dal bacino; — tale limite massimo o livello minimo di flusso prescritto è conforme alle condizioni di cui all' della direttiva quadro sulle acque; nonché — l'investimento in questione non comporta estrazioni al di là del limite massimo in vigore al 31 ottobre 2013 e non ne deriva una riduzione del livello di flusso dei corpi idrici interessati al di sotto del livello minimo prescritto in vigore al 31 ottobre 2013.
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