Art. 45 · Investimenti

Art. 45

Investimenti

In vigore dal 17 dic 2013
Investimenti 1.   Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno del FEASR è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi. 2.   Sono ammissibili a beneficiare del sostegno FEASR unicamente le seguenti voci di spesa: a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; b) acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene; c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b); d) i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali; e) i costi di elaborazione di piani di gestione forestale e loro equivalenti. 3.   Nel caso di investimenti agricoli, l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora non sono ammissibili al sostegno agli investimenti. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali o eventi catastrofici ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b), le spese per l'acquisto di animali possono essere considerate ammissibili. 4.   I beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo non superiore al 50 % dell'aiuto pubblico per l'investimento se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale. 5.   Il capitale di esercizio accessorio e collegato a un nuovo investimento nel settore agricolo o forestale, che riceve il sostegno del FEASR tramite uno strumento finanziario istituito conformemente all' del regolamento (UE) n. 1303/2013, può essere considerato una spesa ammissibile. Tale spesa ammissibile non può essere superiore al 30 % dell'importo totale delle spese ammissibili per l'investimento. La relativa domanda deve essere debitamente motivata. 6.   Per tener conto delle caratteristiche specifiche di taluni tipi di investimenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' che stabiliscono le condizioni alle quali possono essere considerate spese ammissibili altre spese connesse ai contratti di leasing, al materiale d'occasione e che specificano i tipi di infrastrutture per le energie rinnovabili che possono beneficiare di un sostegno.
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