Art. 44
Attività di cooperazione LEADER
In vigore dal 17 dic 2013
Attività di cooperazione LEADER
1. Il sostegno di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è concesso per:
a)
progetti di cooperazione all'interno di uno stesso Stato membro (cooperazione interterritoriale) o progetti di cooperazione tra territori di più Stati membri o con territori di paesi terzi (cooperazione transnazionale);
b)
supporto tecnico preparatorio per progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale, a condizione che i gruppi di azione locale siano in grado di dimostrare che si apprestano a realizzare un progetto concreto.
2. I partner dei gruppi di azione locale sostenuti dal FEASR possono essere, oltre ad altri gruppi di azione locale:
a)
un'associazione di partner locali pubblici e privati su un territorio rurale impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale all'interno o al di fuori dell'Unione;
b)
un'associazione di partner locali pubblici e privati su un territorio non rurale impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale.
3. Se i progetti di cooperazione non sono selezionati dai gruppi di azione locale, gli Stati membri adottano un sistema di presentazione permanente.
Essi pubblicano le procedure amministrative nazionali o regionali per la selezione dei progetti di cooperazione transnazionale e una distinta delle spese ammissibili al più tardi due anni dopo la data di approvazione dei rispettivi programmi di sviluppo rurale.
I progetti di cooperazione sono approvati dall'autorità competente non oltre quattro mesi dopo la data di presentazione degli stessi.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i progetti di cooperazione transnazionale da essi approvati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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