Art. 44 · Attività di cooperazione LEADER

Art. 44

Attività di cooperazione LEADER

In vigore dal 17 dic 2013
Attività di cooperazione LEADER 1.   Il sostegno di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è concesso per: a) progetti di cooperazione all'interno di uno stesso Stato membro (cooperazione interterritoriale) o progetti di cooperazione tra territori di più Stati membri o con territori di paesi terzi (cooperazione transnazionale); b) supporto tecnico preparatorio per progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale, a condizione che i gruppi di azione locale siano in grado di dimostrare che si apprestano a realizzare un progetto concreto. 2.   I partner dei gruppi di azione locale sostenuti dal FEASR possono essere, oltre ad altri gruppi di azione locale: a) un'associazione di partner locali pubblici e privati su un territorio rurale impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale all'interno o al di fuori dell'Unione; b) un'associazione di partner locali pubblici e privati su un territorio non rurale impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale. 3.   Se i progetti di cooperazione non sono selezionati dai gruppi di azione locale, gli Stati membri adottano un sistema di presentazione permanente. Essi pubblicano le procedure amministrative nazionali o regionali per la selezione dei progetti di cooperazione transnazionale e una distinta delle spese ammissibili al più tardi due anni dopo la data di approvazione dei rispettivi programmi di sviluppo rurale. I progetti di cooperazione sono approvati dall'autorità competente non oltre quattro mesi dopo la data di presentazione degli stessi. 4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i progetti di cooperazione transnazionale da essi approvati.
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