Art. 41 · Modalità di attuazione delle misure

Art. 41

Modalità di attuazione delle misure

In vigore dal 17 dic 2013
Modalità di attuazione delle misure La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità di attuazione delle misure di cui alla presente sezione, in particolare per quanto riguarda: a) le procedure di selezione delle autorità o degli organismi che prestano servizi di consulenza aziendale e forestale e servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché la degressività degli aiuti per la misura relativa ai servizi di consulenza di cui all'; b) la valutazione da parte degli Stati membri dello stato di attuazione dei piani aziendali, le modalità di pagamento e le possibilità di accesso ad altre misure a favore dei giovani agricoltori nell'ambito della misura relativa allo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese di cui all'; c) la conversione in unità diverse da quelle che figurano nell'allegato II e i tassi di conversione degli animali in unità di bestiame adulto (UBA) nell'ambito delle misure di cui agli ; d) la possibilità di utilizzare ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno per le misure di cui agli articoli da 28 a 31, 33 e 34 e i relativi parametri di calcolo; e) il calcolo dell'importo del sostegno per gli interventi sovvenzionabili a titolo di più misure. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'.
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