Art. 37
Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante
In vigore dal 17 dic 2013
Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante
1. Il sostegno di cui all', paragrafo 1, lettera a), è concesso solo per le polizze assicurative che coprono le perdite causate da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie, da emergenze ambientali o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria, che distruggano più del 30 % della produzione media annua dell'agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. Possono essere utilizzati indici per calcolare la produzione annua dell'agricoltore. Il metodo di calcolo utilizzato deve consentire di determinare le perdite effettive di un singolo agricoltore in un determinato anno.
La misurazione della perdita registrata può essere adeguata alle caratteristiche specifiche di ciascun tipo di prodotto utilizzando:
a)
indici biologici (quantità di biomassa persa) o rendimenti equivalenti relativi alla perdita di raccolto definiti a livello aziendale, locale, regionale o nazionale; oppure
b)
indici meteorologici (comprese precipitazioni e temperatura) definiti a livello locale, regionale o nazionale.
2. Il verificarsi di un'avversità atmosferica o l'insorgenza di un focolaio di epizoozia o fitopatia o di un'infestazione parassitaria o il verificarsi di un'emergenza ambientale devono essere formalmente riconosciuti come tali dall'autorità competente dello Stato membro interessato.
Se del caso, gli Stati membri possono prestabilire i criteri in base ai quali detto riconoscimento formale si considera emesso.
3. Per quanto riguarda le epizoozie, le compensazioni finanziarie di cui all', paragrafo 1, lettera a), possono essere concesse soltanto per le malattie citate nell'elenco delle epizoozie stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale o nell'allegato della decisione 2009/470/CE.
4. Gli indennizzi versati dalle assicurazioni non compensano più del costo totale di sostituzione delle perdite di cui all', paragrafo 1, lettera a), e non comportano obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura.
Gli Stati membri possono limitare l'importo sovvenzionabile del premio applicando opportuni massimali.
5. Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:1305:oj#art-37