Art. 34 · Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste

Art. 34

Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste

In vigore dal 17 dic 2013
Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste 1.   Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso, per ettaro di foresta, a silvicoltori pubblici e privati e altri enti di diritto privato e pubblici e loro consorzi che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni silvoambientali e climatici. Nel caso delle foreste demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali foreste è un ente privato o un comune. Per le aziende forestali al di sopra di una determinata soglia di dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi di sviluppo rurale, il sostegno di cui al paragrafo 1 è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993. 2.   I pagamenti riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dal diritto nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili. Tutti i suddetti requisiti sono specificati nel programma. Gli impegni assunti nell'ambito della presente misura hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, se necessario e debitamente giustificato, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi programmi di sviluppo rurale una durata superiore per determinati tipi di impegni. 3.   I pagamenti sono intesi a compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20 % del premio pagato per gli impegni silvoambientali. Il sostegno è limitato al massimale indicato nell'allegato II. In casi debitamente giustificati, per quanto concerne gli interventi in materia di tutela dell'ambiente, il sostegno può essere concesso sotto forma di pagamento forfettario o una tantum per unità, per impegni a rinunciare all'utilizzo commerciale di alberi e foreste, calcolato sulla base dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno. 4.   Può essere concesso un sostegno a soggetti pubblici e privati per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali, per interventi non contemplati dai paragrafi 1, 2 e 3. 5.   Al fine di garantire un uso efficiente delle risorse del FEASR, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo ai tipi di interventi sovvenzionabili ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo.
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