Art. 33 · Benessere degli animali

Art. 33

Benessere degli animali

In vigore dal 17 dic 2013
Benessere degli animali 1.   I pagamenti per il benessere degli animali previsti dalla presente misura sono concessi agli agricoltori che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni per il benessere degli animali e che sono agricoltori in attività ai sensi dell' del regolamento (UE) n. 1307/2013. 2.   I pagamenti per il benessere degli animali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e di altri pertinenti requisiti obbligatori. Tutti i suddetti requisiti sono specificati nel programma. I suddetti impegni hanno una durata da uno a sette anni, rinnovabile. 3.   I pagamenti sono erogati annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario, possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20 % del premio pagato per l'impegno. Il sostegno è limitato al massimale indicato nell'allegato I. 4.   Affinché gli impegni per il benessere degli animali siano conformi alla politica generale dell'Unione in materia, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alla definizione degli ambiti in cui gli impegni per il benessere degli animali devono introdurre criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione.
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