Art. 30 · Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua

Art. 30

Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua

In vigore dal 17 dic 2013
Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua 1.   Il sostegno previsto dalla presente misura è erogato annualmente, per ettaro di superficie agricola o per ettaro di foresta, per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli occasionati, nelle zone interessate, dall'applicazione della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE e della direttiva quadro sulle acque. Nel calcolare il sostegno previsto dalla presente misura, gli Stati membri deducono l'importo necessario per escludere il doppio finanziamento delle pratiche di cui all' del regolamento (UE) n. 1307/2013. 2.   Il sostegno è concesso agli agricoltori e ai silvicoltori privati nonché alle associazioni di silvicoltori privati. In casi debitamente giustificati può essere concesso anche ad altri gestori del territorio. 3.   Il sostegno agli agricoltori in relazione alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE è concesso unicamente per i vincoli derivanti da requisiti che vanno al di là delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Consiglio e dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell', paragrafo 1, lettera c),punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013. 4.   Il sostegno agli agricoltori in relazione alla direttiva quadro sulle acque è concesso unicamente per specifici requisiti che: a) sono stati introdotti dalla direttiva quadro sulle acque, sono conformi ai programmi di misure dei piani di gestione dei bacini idrografici ai fini del conseguimento degli obiettivi ambientali della direttiva e vanno al di là delle misure necessarie per attuare le altre normative dell'Unione in materia di protezione delle acque; b) vanno al di là dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell', paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013; c) vanno al di là del livello di protezione offerto dal diritto dell'Unione vigente al momento dell'adozione della direttiva quadro sulle acque, secondo il disposto dell', paragrafo 9, della stessa direttiva, nonché d) richiedono cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo e/o limitazioni rilevanti della pratica agricola, con conseguenti perdite di reddito significative. 5.   I requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4 sono specificati nel programma. 6.   Le indennità sono concesse per le seguenti zone: a) le zone agricole e forestali Natura 2000 designate ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE; b) altre aree naturali protette delimitate soggette a vincoli ambientali relativi all'attività agricola o silvicola, che contribuiscono all'attuazione dell' della direttiva 92/43/CEE, a condizione che tali aree non superino, per programma di sviluppo rurale, il 5 % delle zone Natura 2000 designate ricomprese nello stesso territorio; c) le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva quadro sulle acque. 7.   Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato II. 8.   Per assicurare che sia esclusa la possibilità di doppio finanziamento di cui al paragrafo 1, secondo comma, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' che stabilisce il metodo di calcolo da utilizzare.
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