Art. 29 · Agricoltura biologica

Art. 29

Agricoltura biologica

In vigore dal 17 dic 2013
Agricoltura biologica 1.   Il sostegno nell'ambito della presente disposizione è concesso, per ettaro di superficie agricola, agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell' del regolamento (UE) n. 1307/2013. 2.   Il sostegno è concesso unicamente per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013, dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell', paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. DP/2013, dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale. Tutti i suddetti requisiti sono specificati nel programma. 3.   Gli impegni assunti nell'ambito della presente disposizione hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Se il sostegno è concesso per la conversione all'agricoltura biologica, gli Stati membri possono definire un primo periodo più breve corrispondente al periodo di conversione. Se il sostegno è concesso per il mantenimento dell'agricoltura biologica, gli Stati membri possono prevederne, nei rispettivi programmi di sviluppo rurale, la proroga annuale al termine del primo periodo. Per i nuovi impegni riguardanti il mantenimento e direttamente successivi a quelli realizzati nel primo periodo, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi programmi di sviluppo rurale una durata inferiore. 4.   I pagamenti sono erogati annualmente e compensano, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario, possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20 % del premio pagato per gli impegni. Se gli impegni sono assunti da associazioni di agricoltori, il massimale è del 30 %. Nel calcolare i pagamenti di cui al primo comma, gli Stati membri deducono l'importo necessario per escludere il doppio finanziamento delle pratiche di cui all' del regolamento (UE) n. 1307/2013. 5.   Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato I. 6.   Per assicurare che sia esclusa la possibilità di doppio finanziamento di cui al paragrafo 4, secondo comma, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'. che stabilisce il metodo di calcolo da utilizzare.
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