Art. 27 · Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori

Art. 27

Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori

In vigore dal 17 dic 2013
Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori 1.   Il sostegno nell'ambito della presente misura è inteso a favorire la costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale aventi come finalità: a) l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci di tali associazioni o organizzazioni alle esigenze del mercato; b) la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso; c) la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti, nonché d) altre attività che possono essere svolte dalle associazioni e organizzazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi. 2.   Il sostegno è concesso alle associazioni e organizzazioni di produttori ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base di un piano aziendale ed è limitato alle associazioni e organizzazioni di produttori che sono PMI. Entro cinque anni dal riconoscimento dell'associazione o organizzazione di produttori, lo Stato membro verifica che gli obiettivi del piano aziendale siano stati realizzati. 3.   Il sostegno è concesso sulla base di un piano aziendale sotto forma di aiuto forfettario erogato in rate annuali per un periodo che non supera i cinque anni successivi alla data di riconoscimento dell'associazione o organizzazione di produttori ed è decrescente. Esso è calcolato in base alla produzione annuale commercializzata dell'associazione o organizzazione. Gli Stati membri versano l'ultima rata soltanto previa verifica della corretta attuazione del piano aziendale. Nel primo anno gli Stati membri possono calcolare il sostegno da erogare alle associazioni o organizzazioni di produttori in base al valore medio annuo della produzione commercializzata dei soci durante i tre anni precedenti la loro adesione. Per le associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale, il sostegno è calcolato in base alla produzione media commercializzata dei soci durante i cinque anni precedenti il riconoscimento, escludendo il valore più basso e quello più elevato. 4.   Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato I. 5.   Gli Stati membri possono mantenere il sostegno alla costituzione di associazioni di produttori anche dopo il loro riconoscimento in quanto organizzazioni di produttori alle condizioni specificate nel regolamento (UE) n. 1308/2013 (24).
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