Art. 21
Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste
In vigore dal 17 dic 2013
Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste
1. Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda:
a)
forestazione e imboschimento;
b)
allestimento di sistemi agroforestali;
c)
prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici, comprese fitopatie, infestazioni parassitarie e rischi climatici;
d)
investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali;
e)
investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste.
2. Le limitazioni alla proprietà delle foreste di cui agli articoli da 22 a 26 non si applicano alle foreste tropicali e subtropicali e alle aree boschive delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio (23) e dei dipartimenti francesi d'oltremare.
Per le aziende al di sopra di una determinata dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi, il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da un documento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:1305:oj#art-21