Art. 15 · Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

Art. 15

Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

In vigore dal 17 dic 2013
Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole 1.   Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso allo scopo di: a) aiutare gli agricoltori, i giovani agricoltori quali definiti nel presente regolamento, i silvicoltori, altri gestori del territorio e le PMI insediate nelle zone rurali ad avvalersi di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali, il rispetto del clima e la resilienza climatica della loro azienda agricola, impresa e/o investimento; b) promuovere l'avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché di servizi di consulenza forestale, compreso il sistema di consulenza aziendale di cui agli del regolamento (UE) n. 1306/2013; c) promuovere la formazione dei consulenti. 2.   Il beneficiario del sostegno di cui al paragrafo 1, lettere a) e c) è il prestatore di servizi di consulenza o di formazione. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b) è concesso all'autorità o all'organismo selezionato per avviare il servizio di consulenza aziendale, di sostituzione, di assistenza alla gestione delle aziende agricole o di consulenza forestale. 3.   Le autorità o gli organismi selezionati per prestare consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. I beneficiari nell'ambito della presente misura sono selezionati mediante inviti a presentare proposte. La procedura di selezione è disciplinata dalla normativa sugli appalti pubblici ed è aperta ad organismi sia pubblici che privati. Tale procedura deve essere obiettiva ed escludere i candidati con conflitti d'interesse. Nell'esercizio della loro attività, i servizi di consulenza rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. 4.   La consulenza prestata a singoli agricoltori, ai giovani agricoltori quali definiti nel presente regolamento, e ad altri gestori del territorio è in relazione con almeno una delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e verte su almeno uno dei seguenti elementi: a) gli obblighi a livello aziendale derivanti dai criteri di gestione obbligatori e/o dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013; b) se del caso, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all', paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento (UE) n. 1307/2013; c) le misure a livello aziendale previste nei programmi di sviluppo rurale volti all'ammodernamento dell'azienda, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione, all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell’imprenditorialità; d) i requisiti definiti dagli Stati membri, per attuare l', paragrafo 3 della direttiva quadro sulle acque; e) i requisiti definiti dagli Stati membri per attuare l' del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all' della direttiva 2009/128/CE; oppure f) se del caso, le norme di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola; g) la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta. Possono essere oggetto di consulenza anche altre questioni e, in particolare, le informazioni connesse alla mitigazione dei cambiamenti climatici e al relativo adattamento, alla biodiversità e alla protezione delle acque di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013, oppure questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda agricola, compresi gli aspetti relativi alla competitività. Può rientrarvi anche la consulenza per lo sviluppo di filiere corte, l'agricoltura biologica e gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche. 5.   La consulenza prestata ai silvicoltori verte, come minimo, sui pertinenti obblighi prescritti dalle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e dalla direttiva quadro sulle acque. Possono essere oggetto di consulenza anche le questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda silvicola. 6.   La consulenza prestata alle PMI può vertere su questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'impresa. 7.   Qualora sia debitamente opportuno e giustificato, la consulenza può essere in parte prestata collettivamente, tenendo peraltro in debito conto la situazione del singolo utente dei servizi di consulenza. 8.   Il sostegno concesso ai sensi del paragrafo 1, lettere a) e c), è limitato ai massimali indicati nell'allegato II. Il sostegno concesso ai sensi del paragrafo 1, lettera b), è decrescente nell'arco di un periodo massimo di cinque anni a decorrere dall'avviamento dei servizi in questione.
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