Art. 10
Approvazione dei programmi di sviluppo rurale
In vigore dal 17 dic 2013
Approvazione dei programmi di sviluppo rurale
1. Per ciascun programma di sviluppo rurale gli Stati membri presentano alla Commissione una proposta contenente tutti gli elementi di cui all'.
2. Ciascun programma di sviluppo rurale è approvato dalla Commissione mediante un atto di esecuzione.
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