Art. 9 · Innovazione sociale

Art. 9

Innovazione sociale

In vigore dal 17 dic 2013
Innovazione sociale 1.   L'FSE promuove l'innovazione sociale in tutti i settori che rientrano nel suo ambito d'applicazione, come definito nell' del presente regolamento, in particolare al fine di sperimentare, valutare e sviluppare soluzioni innovative, anche a livello locale o regionale, al fine di affrontare i bisogni di carattere sociale, con la partecipazione di tutti gli attori interessati e, in particolare, delle parti sociali. 2.   Gli Stati membri identificano nei loro programmi operativi, o in una fase successiva durante l'attuazione, gli ambiti per l'innovazione sociale che corrispondono alle esigenze specifiche degli Stati membri. 3.   La Commissione facilita lo sviluppo delle capacità in materia di innovazione sociale, in particolare sostenendo l'apprendimento reciproco, la creazione di reti e la diffusione e la promozione di buone prassi e metodologie.
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