Art. 6 · Coinvolgimento dei partner

Art. 6

Coinvolgimento dei partner

In vigore dal 17 dic 2013
Coinvolgimento dei partner 1.   La partecipazione dei partner di cui all' del regolamento (UE) n. 1303/2013 all'attuazione dei programmi operativi può assumere la forma di sovvenzioni globali quali definite all'articolo 123, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013. In questi casi, il programma operativo individua la parte del programma operativo interessata dalla sovvenzione globale, compresa una dotazione finanziaria indicativa a favore di ciascun asse prioritario di tale parte del programma. 2.   Al fine di incoraggiare un'adeguata partecipazione delle parti sociali alle attività sostenute dall'FSE, le autorità di gestione di un programma operativo in una regione definita all'articolo 90, paragrafo 2, lettere a) o b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, o in uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione, garantiscono che, in base alle esigenze, un adeguato volume delle risorse dell'FSE sia destinato alle attività di sviluppo delle capacità, quali la formazione e le azioni di condivisione in rete, e al rafforzamento del dialogo sociale e ad attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali. 3.   Al fine di incoraggiare l'adeguata partecipazione e l'accesso delle organizzazioni non governative alle azioni sostenute dall'FSE, in particolare nei settori dell'inclusione sociale, dell'uguaglianza di genere e delle pari opportunità, le autorità di gestione di un programma operativo in una regione definita all'articolo 90, paragrafo 2, lettere a) o b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, o in uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione, garantiscono che un volume adeguato delle risorse dell'FSE sia destinato ad attività di sviluppo delle capacità per le organizzazioni non governative.
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