Art. 4
Coerenza e concentrazione tematica
In vigore dal 17 dic 2013
Coerenza e concentrazione tematica
1. Gli Stati membri garantiscono che la strategia e le azioni previste nei programmi operativi siano coerenti e conformi alla risoluzione dei problemi individuati nei programmi nazionali di riforma, nonché, se del caso, nelle altre strategie nazionali intese a contrastare la disoccupazione, la povertà e l'esclusione sociale e altresì nelle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, al fine di contribuire alla realizzazione dei principali obiettivi della strategia Europa 2020 in materia di occupazione, di istruzione e di riduzione della povertà.
2. In ciascuno Stato membro almeno il 20 % delle risorse totali dell'FSE è attribuito all'obiettivo tematico promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e tutti i tipi di discriminazione definito all', primo comma, punto 9), del regolamento (UE) n. 1303/2013.
3. Gli Stati membri perseguono la concentrazione tematica secondo le seguenti modalità:
a)
per quanto riguarda le regioni più sviluppate, gli Stati membri concentrano almeno l'80 % della dotazione FSE destinata a ciascun programma operativo su un massimo di cinque tra le priorità d'investimento enunciate all', paragrafo 1;
b)
per quanto riguarda le regioni in transizione, gli Stati membri concentrano almeno il 70 % della dotazione FSE destinata a ciascun programma operativo su un massimo di cinque tra le priorità d'investimento enunciate all', paragrafo 1;
c)
per quanto riguarda le regioni meno sviluppate, gli Stati membri concentrano almeno il 60 % della dotazione FSE destinata a ciascun programma operativo su un massimo di cinque tra le priorità d'investimento enunciate all', paragrafo 1.
4. Gli assi prioritari di cui all', paragrafo 1, sono esclusi dal calcolo delle percentuali indicate ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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