Art. 20 · Misure di informazione e comunicazione

Art. 20

Misure di informazione e comunicazione

In vigore dal 17 dic 2013
Misure di informazione e comunicazione 1.   I beneficiari garantiscono che i partecipanti alle operazioni siano espressamente informati del sostegno dell'IOG fornito attraverso il finanziamento dell'FSE e la dotazione specifica dell'IOG. 2.   Qualsiasi documento relativo all'attuazione di un'operazione disposto per il pubblico oppure per i partecipanti, compresi certificati di frequenza o altri certificati, contiene una dichiarazione attestante che l'operazione è stata sostenuta dall'IOG.
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