Art. 19 · Monitoraggio e valutazione

Art. 19

Monitoraggio e valutazione

In vigore dal 17 dic 2013
Monitoraggio e valutazione 1.   In aggiunta alle funzioni del comitato di monitoraggio di cui all'articolo 110 del regolamento (UE) n. 1303/2013, il comitato di monitoraggio esamina almeno una volta all'anno l'attuazione dell'IOG nel contesto del programma operativo e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. 2.   Le relazioni di attuazione annuali e la relazione finale di cui all'articolo 50, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, contengono ulteriori informazioni sull'attuazione dell'IOG. La Commissione trasmette al Parlamento europeo una sintesi di tali relazioni ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013. La Commissione partecipa alla discussione annuale del Parlamento europeo su tali relazioni. 3.   Da aprile 2015 e negli anni successivi, e contemporaneamente alla relazione di attuazione annuale di cui all'articolo 50, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'autorità di gestione trasmette per via elettronica alla Commissione i dati strutturati per ciascun asse prioritario o sua parte che sostenga l'IOG. I dati degli indicatori trasmessi si riferiscono ai valori degli indicatori di cui agli allegati I e II del presente regolamento e, se del caso, degli indicatori specifici del programma. Essi riguardano operazioni attuate parzialmente o integralmente. 4.   La relazione di attuazione annuale di cui all'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 o, se del caso, la relazione sullo stato dei lavori di cui all'articolo 111, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e la relazione di attuazione annuale presentata entro il 31 maggio 2016, presentano le risultanze principali delle valutazioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Le relazioni contengono inoltre informazioni e valutazioni in merito alla qualità delle offerte di lavoro ricevute dai partecipanti all'IOG, incluse le persone svantaggiate, i giovani che provengono da comunità emarginate e che hanno lasciato il sistema scolastico senza una qualifica. Le relazioni contengono inoltre informazioni e valutazioni in merito ai loro progressi nel percorso di istruzione, nel trovare lavori sostenibili e decorosi e nel percorso di apprendistato o in tirocini di qualità. 5.   Nelle relazioni sullo stato di avanzamento di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1303/2013 figurano informazioni addizionali sull'IOG e si valuta la sua attuazione. La Commissione trasmette al Parlamento europeo una sintesi di tali relazioni ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del suddetto regolamento e partecipa alla discussione del Parlamento europeo su tali relazioni. 6.   L'efficacia, l'efficienza e l'impatto del sostegno congiunto del FSE e della dotazione specifica dell'IOG e dell'attuazione della garanzia per i giovani sono valutate almeno due volte nel corso del periodo di programmazione. La prima valutazione è completata entro il 31 dicembre 2015 e la seconda valutazione entro il 31 dicembre 2018.
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