Art. 94
Non trasferibilità delle risorse tra obiettivi
In vigore dal 17 dic 2013
Non trasferibilità delle risorse tra obiettivi
1. Gli stanziamenti complessivi assegnati a ciascuno Stato membro per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per l'obiettivo Cooperazione territoriale europea non sono trasferibili tra detti obiettivi.
2. In deroga al paragrafo 1, al fine di preservare il contributo effettivo del Fondo ai compiti di cui all', paragrafo 1, in circostanze debitamente giustificate e subordinate alla condizione di cui al paragrafo 3, mediante un atto di esecuzione, la Commissione può accogliere la proposta di uno Stato membro nella sua prima presentazione dell'accordo di partenariato di trasferire una quota dei suoi stanziamenti a titolo dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.
3. La quota dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea nello Stato membro che formula la proposta di cui al paragrafo 2 non è inferiore al 35 % del totale assegnato a detto Stato membro per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e l'obiettivo della cooperazione territoriale europea, e dopo il trasferimento non è inferiore al 25 % del totale.
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