Art. 92
Risorse per gli obiettivi Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e Cooperazione territoriale europea
In vigore dal 17 dic 2013
Risorse per gli obiettivi Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e Cooperazione territoriale europea
1. Le risorse destinate all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione ammontano al 96,33 % delle risorse globali (vale a dire, in totale, 313 197 435 409 EUR) e sono così ripartite:
a)
il 52,45 % (vale a dire, in totale, 164 279 015 916 EUR) è destinato alle regioni meno sviluppate;
b)
il 10,24 % (vale a dire, in totale, 32 084 931 311 EUR) è destinato alle regioni in transizione;
c)
il 15,67 % (vale a dire, in totale, 49 084 308 755 EUR) è destinato alle regioni più sviluppate;
d)
il 21,19 % (vale a dire, in totale, 66 362 384 703 EUR) è destinato agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione;
e)
lo 0,44 % (vale a dire, in totale, 1 386 794 724 EUR) è destinato ai finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE e le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all' del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.
2. Oltre agli importi di cui all' e al paragrafo 1 del presente articolo, negli anni 2014 e 2015 sono resi disponibili ulteriori importi pari a 94 200 000 EUR e 92 400 000 EUR rispettivamente nei termini previsti negli adeguamenti addizionali di cui all'allegato VII. Detti importi sono precisati nella decisione della Commissione di cui all', paragrafo 2.
3. Nel 2016 la Commissione, nel suo adeguamento tecnico per il 2017 a norma degli del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 riesamina gli stanziamenti complessivi a titolo dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione di ciascuno Stato membro per il periodo 2017-2020, applicando il metodo di assegnazione di cui ai paragrafi da 1 a 16 dell'allegato VII sulla base dei dati statistici più recenti disponibili nonché della comparazione, per gli Stati membri soggetti a massimale, tra il PIL nazionale cumulato osservato per gli anni 2014-2015 e il PIL nazionale cumulato per lo stesso periodo stimato nel 2012 a norma del paragrafo 10 dell'allegato VII. Qualora vi sia una divergenza cumulativa di oltre +/–5 % tra le dotazioni riviste e le dotazioni totali, le dotazioni totali sono adeguate di conseguenza. A norma dell' del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013, gli adeguamenti sono ripartiti in percentuali uguali sugli anni 2017-2020 e i corrispondenti massimali del quadro finanziario sono modificati di conseguenza. L'effetto netto totale degli adeguamenti, sia positivo, sia negativo, non può superare 4 000 000 000 EUR. A seguito dell'adeguamento tecnico la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, volta a definire una ripartizione annua rivista delle risorse globali per ogni singolo Stato membro.
4. Al fine di garantire che siano destinati investimenti sufficienti a favore dell'occupazione giovanile, della mobilità dei lavoratori, della conoscenza, dell'inclusione sociale e della lotta contro la povertà, la quota di risorse dei fondi strutturali disponibile per la programmazione dei programmi operativi nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione assegnata al FSE in ciascuno Stato membro non è inferiore alla corrispondente quota di FSE per tale Stato membro come stabilito nei programmi operativi per gli obiettivi Convergenza e Competitività regionale e occupazione per il periodo di programmazione 2007-2013. A tale quota è aggiunto un importo supplementare per ogni Stato membro, fissato secondo il metodo definito nell'allegato IX, al fine di garantire che la quota del FSE in percentuale rispetto al totale delle risorse combinate per i Fondi a livello dell'Unione, esclusi il sostegno del Fondo di coesione destinato alle infrastrutture di trasporto nell'ambito del CEF di cui al paragrafo 6, e il sostegno dei fondi strutturali per gli aiuti alle persone indigenti di cui al paragrafo 7, negli Stati membri non sia inferiore al 23,1 %. Ai fini del presente paragrafo, gli investimenti forniti dal FSE all'IOG sono considerati parte della quota di fondi strutturali assegnata al FSE.
5. Le risorse destinate all'IOG ammontano a 3 000 000 000 EUR della dotazione specifica per l'IOG e ad almeno 3 000 000 000 EUR degli investimenti mirati dell'FSE.
6. L'importo del sostegno del Fondo di coesione destinato al CEF ammonta a 10 000 000 000 EUR. Esso è erogato per progetti relativi a infrastrutture di trasporto conformi al regolamento (UE) n. 1316/2013 esclusivamente in Stati membri ammissibili ai finanziamenti dal Fondo di coesione.
La Commissione, mediante un atto di esecuzione, adotta una decisione stabilendo l'importo da trasferire dalla dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro al CEF e da determinare su base pro rata per l'intero periodo. Il Fondo di coesione assegnato a ciascuno Stato membro è ridotto di conseguenza.
Gli stanziamenti annuali corrispondenti al sostegno del Fondo di coesione di cui al primo comma sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio del CEF a partire dall'esercizio finanziario 2014.
L'importo trasferito dal Fondo di coesione al CEF di cui al primo comma è eseguito tramite l'invio di inviti specifici per progetti di attuazione delle reti principali o per progetti e attività orizzontali indicati nella parte I dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1316/2013.
Agli inviti specifici di cui al quarto comma si applicano le norme applicabili per il settore dei trasporti a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013. Fino al 31 dicembre 2016, la selezione dei progetti ammissibili al finanziamento rispetta le dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione. Dal 1o gennaio 2017 le risorse trasferite al CEF che non siano state stanziate per un progetto riguardante infrastrutture di trasporto sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per finanziare progetti riguardanti infrastrutture di trasporto ai sensi del regolamento (UE) n. 1316/2013.
Al fine di sostenere gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione con difficoltà nella concezione di progetti che presentino una maturità o una qualità sufficienti, o entrambi, nonché un valore aggiunto per l'Unione, è riservata particolare attenzione alle azioni di sostegno al programma intese a rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle amministrazioni e dei servizi pubblici in relazione allo sviluppo e all'attuazione dei progetti elencati nella parte I dell'allegato del regolamento (UE) n. 1316/2013. Al fine di garantire il massimo assorbimento possibile delle risorse trasferite in tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione, la Commissione può organizzare ulteriori inviti.
7. Il sostegno dei Fondi strutturali per gli aiuti agli indigenti nel quadro degli obiettivi Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione è di almeno 2 500 000 000 EUR e può essere incrementato fino a 1 000 000 000 EUR di sostegno supplementare deciso su basi volontarie dagli Stati membri.
La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che stabilisce l'importo da trasferire dalla dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro per l'intero periodo all'aiuto per gli indigenti. La dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro è ridotta di conseguenza, sulla base di una riduzione pro rata per categoria di regioni.
Gli stanziamenti annuali corrispondenti al sostegno dei Fondi strutturali di cui al primo comma sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio degli aiuti agli indigenti dall'esercizio finanziario 2014.
8. 330 000 000 EUR delle risorse dei Fondi strutturali destinate all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione sono destinati alle azioni innovative sotto gestione diretta o indiretta della Commissione nel settore dello sviluppo urbano sostenibile.
9. Le risorse per l'obiettivo Cooperazione territoriale europea ammontano al 2,75 % delle risorse globali disponibili per gli impegni di bilancio a titolo dei Fondi per il periodo 2014-2020 (vale a dire, in totale, 8 948 259 330 EUR).
10. Ai fini del presente articolo, degli , dell'allegato I e dell'allegato X del presente regolamento, dell' del regolamento FESR, dell' e degli articoli da 16 a 23 del regolamento FSE, dell', paragrafo 3, del regolamento CTE, la regione ultraperiferica di Mayotte è considerata regione di livello NUTS 2, rientrando nella categoria delle regioni meno sviluppate. Ai fini dell', paragrafo 1 e 2, del regolamento CTE, Mayotte e Saint Martin sono considerate regioni di livello NUTS 3.
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