Art. 90 · Obiettivo degli investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

Art. 90

Obiettivo degli investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

In vigore dal 17 dic 2013
Obiettivo degli investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 1.   I fondi strutturali sostengono l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione in tutte le regioni corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (le "regioni di livello NUTS 2"), istituita dal regolamento (CE) n. 1059/2003, modificato dal regolamento (CE) n. 105/2007. 2.   Le risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione sono ripartite fra le seguenti tre categorie di regioni di livello NUTS 2: a) regioni meno sviluppate, il cui PIL pro capite è inferiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27; b) regioni in transizione, il cui PIL pro capite è compreso tra il 75 % e il 90 % della media del PIL dell'UE-27; c) regioni più sviluppate, il cui PIL pro capite è superiore al 90 % della media del PIL dell'UE-27. La classificazione di una regione in una delle tre categorie di regioni è determinata in base al rapporto tra il PIL pro capite di ciascuna regione, misurato in parità di potere di acquisto (PPA) e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2007-2009, e il PIL medio dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento. 3.   Il Fondo di coesione sostiene gli Stati membri il cui RNL pro capite, misurato in PPA e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2008-2010, è inferiore al 90 % dell'RNL medio pro capite dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento. Gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione nel 2013, ma il cui RNL nominale pro capite è superiore al 90 % dell'RNL medio pro capite dell'UE-27, calcolato ai sensi del primo comma, ricevono sostegno dal Fondo di coesione a titolo transitorio e specifico. 4.   Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, che definisce l'elenco delle regioni che soddisfano i criteri delle tre categorie di regioni di cui al paragrafo 2 e degli Stati membri che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3. Tale elenco è valido dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. 5.   Nel 2016 la Commissione riesamina l'ammissibilità degli Stati membri al sostegno a titolo del Fondo di coesione sulla scorta dei dati dell'Unione relativi all'RNL dell'UE-27 per il periodo 2012-2014. Gli Stati membri il cui RNL nominale pro capite è superiore al 90 % dell'RNL medio pro capite dell'UE-27, diventano nuovi Stati ammissibili al sostegno a titolo del Fondo di coesione e gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione e il cui RNL nominale pro capite è superiore al 90 % perdono la propria ammissibilità e ricevono sostegno dal Fondo di coesione a titolo transitorio e specifico.
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