Art. 86 · Principi

Art. 86

Principi

In vigore dal 17 dic 2013
Principi 1.   Tutti i programmi sono sottoposti a una procedura di disimpegno fondata sul principio che sono disimpegnati gli importi connessi a un impegno che non sono coperti da un prefinanziamento o da una richiesta di pagamento entro un determinato periodo di tempo, comprendendo ogni richiesta di pagamento interamente o parzialmente soggetta a interruzione della scadenza di pagamento o a sospensione dei pagamenti. 2.   L'impegno relativo all'ultimo anno del periodo è disimpegnato conformemente alle norme da seguire per la chiusura dei programmi. 3.   Le norme specifiche di ciascun fondo specificano l'applicazione precisa della regola del disimpegno per ciascun fondo SIE. 4.   La parte di impegni ancora aperti è disimpegnata qualora non sia stato presentato alla Commissione uno dei documenti richiesti per la chiusura entro i termini stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo. 5.   Gli impegni di bilancio riguardanti la riserva di efficacia dell'attuazione sono disciplinati unicamente dalla procedura di disimpegno di cui al paragrafo 4.
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