Art. 76 · Impegni di bilancio

Art. 76

Impegni di bilancio

In vigore dal 17 dic 2013
Impegni di bilancio Gli impegni di bilancio dell'Unione per ciascun programma sono effettuati in rate annuali per ciascun Fondo nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020. Gli impegni di bilancio relativi alla riserva di efficacia dell'attuazione in un singolo programma sono distinti dalla restante ripartizione del programma. La decisione della Commissione di adottare un programma costituisce la decisione di finanziamento ai sensi dell' del regolamento finanziario e, una volta notificata allo Stato membro interessato, un impegno giuridico ai sensi di tale regolamento. Per ciascun programma gli impegni di bilancio relativi alla prima rata seguono l'adozione del programma da parte della Commissione. Gli impegni di bilancio relativi alle rate successive sono effettuati dalla Commissione entro il 1o maggio di ogni anno, sulla base della decisione di cui al secondo comma del presente articolo, salvo nel caso in cui si applichi l' del regolamento finanziario. Nell'applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia di cui all', se le priorità non hanno conseguito i rispettivi target intermedi, se del caso la Commissione dispone il disimpegno degli stanziamenti corrispondenti impegnati nei programmi interessati in quanto componente della riserva di efficacia dell'attuazione e li rende di nuovo disponibili per i programmi la cui dotazione è incrementata in seguito a una modifica approvata dalla Commissione a norma dell', paragrafo 5.
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