Art. 67
Forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile
In vigore dal 17 dic 2013
Forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile
1. Le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile possono assumere una delle seguenti forme:
a)
rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti;
b)
tabelle standard di costi unitari;
c)
somme forfettarie non superiori a 100 000 EUR di contributo pubblico;
d)
finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite.
Le norme specifiche di ciascun Fondo possono limitare le forme di sovvenzione o di assistenza rimborsabile applicabile a determinate operazioni
2. In deroga al paragrafo 1, ulteriori forme di sovvenzione e metodi di calcolo possono essere stabiliti nel regolamento FEAMP.
3. Le opzioni di cui al paragrafo 1 si possono combinare unicamente se ciascuna opzione copre diverse categorie di costi, o se sono utilizzate per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione.
4. Laddove un'operazione o un progetto facente parte di un'operazione sia attuato esclusivamente tramite appalti pubblici di opere, beni o servizi, si applica solo il paragrafo 1, primo comma, lettera a). Laddove l'appalto pubblico nell'ambito di un'operazione o di un progetto facente parte di un'operazione sia limitato a determinate categorie di costi, sono applicabili tutte le opzioni di cui al paragrafo 1.
5. Gli importi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), sono stabiliti in uno dei seguenti modi:
a)
un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:
i)
su dati statistici o altre informazioni oggettive;
ii)
su dati storici verificati dei singoli beneficiari; o
iii)
sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;
b)
conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari;
c)
conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;
d)
tassi previsti dal presente regolamento o dalle norme specifiche di ciascun fondo.
e)
metodi specifici per determinare gli importi stabiliti conformemente alle norme specifiche di un fondo.
6. Il documento che specifica le condizioni per il sostegno a ciascuna operazione indica il metodo da applicare per stabilire i costi dell'operazione e le condizioni per il pagamento della sovvenzione.
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