Art. 56
Valutazione durante il periodo di programmazione
In vigore dal 17 dic 2013
Valutazione durante il periodo di programmazione
1. L'autorità di gestione o lo Stato membro redigono un piano di valutazione che può comprendere più di un programma. Esso viene presentato conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.
2. Gli Stati membri assicurano la disponibilità di un'appropriata capacità di valutazione.
3. Nel corso del periodo di programmazione, l'autorità di gestione garantisce che siano effettuate valutazioni di ciascun programma, anche intese a valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto, sulla base del piano di valutazione, e che ogni valutazione sia soggetta ad appropriato follow-up conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. Almeno una volta nel corso del periodo di programmazione si valuta in che modo il sostegno dei fondi SIE abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi di ciascuna priorità. Tutte le valutazioni sono soggette all'esame del comitato di sorveglianza e trasmesse alla Commissione.
4. La Commissione può effettuare di sua iniziativa valutazioni dei programmi. Essa ne informa l'autorità di gestione e i risultati sono trasmessi all'autorità di gestione e messi a disposizione del comitato di sorveglianza interessato.
5. I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano ai programmi dedicati di cui all', paragrafo 4, primo comma, lettera b).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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