Art. 55
Valutazione ex ante
In vigore dal 17 dic 2013
Valutazione ex ante
1. Gli Stati membri effettuano valutazioni ex ante per migliorare la qualità della progettazione di ciascun programma.
2. Le valutazioni ex ante sono effettuate sotto la responsabilità dell'autorità competente per la preparazione dei programmi e sono presentate alla Commissione contemporaneamente al programma, unitamente a una sintesi. Le norme specifiche di ciascun fondo possono stabilire soglie al di sotto delle quali la valutazione ex ante può essere combinata alla valutazione di un altro programma.
3. Le valutazioni ex ante prendono in esame quanto segue:
a)
il contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in riferimento agli obiettivi tematici e alle priorità selezionati, tenendo conto delle esigenze nazionali e regionali, delle potenzialità di sviluppo, nonché dell'esperienza acquisita nell'ambito dei precedenti periodi di programmazione;
b)
la coerenza interna del programma o delle attività proposti e il rapporto con altri strumenti pertinenti;
c)
la coerenza dell'assegnazione delle risorse di bilancio con gli obiettivi del programma;
d)
la coerenza degli obiettivi tematici selezionati, delle priorità e dei corrispondenti obiettivi dei programmi con il QSC, l'accordo di partenariato e le raccomandazioni pertinenti specifiche per paese adottate a norma dell', paragrafo 2, TFUE e, se si applica a livello nazionale, il programma nazionale di riforma;
e)
la pertinenza e la chiarezza degli indicatori del programma proposto;
f)
in che modo i risultati attesi contribuiranno al conseguimento degli obiettivi;
g)
se i valori obiettivo quantificati relativi agli indicatori sono realistici, tenendo conto del sostegno previsto dei fondi SIE;
h)
la motivazione della forma di sostegno proposta;
i)
l'adeguatezza delle risorse umane e della capacità amministrativa per la gestione del programma;
j)
l'idoneità delle procedure per la sorveglianza del programma e per la raccolta dei dati necessari per l'effettuazione delle valutazioni;
k)
l'idoneità de target intermedi selezionati per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione;
l)
l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e impedire qualunque discriminazione per quanto concerne, in particolare, l'accessibilità per le persone con disabilità;
m)
l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere lo sviluppo sostenibile;
n)
le misure intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.
4. Le valutazioni ex ante comprendono, ove appropriato, i requisiti per la valutazione ambientale strategica stabiliti nella direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (36), tenendo conto delle esigenze in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici.
Storico versioni
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