Art. 5 · Partenariato e governance a più livelli

Art. 5

Partenariato e governance a più livelli

In vigore dal 17 dic 2013
Partenariato e governance a più livelli 1.   Ogni Stato membro organizza, per l'accordo di partenariato e per ciascun programma, conformemente al proprio quadro istituzionale e giuridico, un partenariato con le competenti autorità regionali e locali. Il partenariato include altresì i seguenti partner: a) le autorità cittadine e le altre autorità pubbliche competenti; b) le parti economiche e sociali; e c) i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione. 2.   Conformemente al sistema della governance a più livelli, gli Stati membri associano i partner di cui al paragrafo 1 alle attività di preparazione degli accordi di partenariato e delle relazioni sullo stato di attuazione e a tutte le attività di preparazione e attuazione dei programmi, anche attraverso la partecipazione ai comitati di sorveglianza dei programmi a norma dell'. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all' per stabilire un codice europeo di condotta sul partenariato (il "codice di condotta"), allo scopo di sostenere e agevolare gli Stati membri nell'organizzazione del partenariato a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Il codice di condotta definisce il quadro all'interno del quale gli Stati membri, conformemente al proprio quadro istituzionale e giuridico nonché alle rispettive competenze nazionali e regionali, perseguono l'attuazione del partenariato. Nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, il codice di condotta definisce i seguenti elementi: a) i principi essenziali relativi a procedure trasparenti da seguire per l'identificazione dei partner pertinenti comprese, se del caso, le loro organizzazioni ombrello, allo scopo di agevolare la designazione, da parte degli Stati membri, dei partner pertinenti più rappresentativi, conformemente al loro quadro giuridico e istituzionale; b) i principi essenziali e le buone prassi concernenti il coinvolgimento delle diverse categorie di partner pertinenti, come stabilito al paragrafo 1, nella preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi, le informazioni da fornire in merito al loro coinvolgimento e le diverse fasi dell'attuazione; c) le buone prassi concernenti la formulazione delle norme di associazione e delle procedure interne dei comitati di sorveglianza che devono essere decise, ove appropriato, dagli Stati membri o dai comitati di sorveglianza dei programmi conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo; d) i principali obiettivi e le buoni prassi nei casi in cui l'autorità di gestione coinvolge i partner pertinenti nella preparazione di inviti a presentare proposte e, in particolare, le buoni prassi per evitare potenziali conflitti di interesse nei casi in cui vi sia una possibilità di partner pertinenti che siano anche potenziali beneficiari, e per coinvolgere i partner pertinenti nella preparazione delle relazioni sullo stato di attuazione e in connessione alla sorveglianza e alla valutazione dei programmi conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo; e) le aree di massima, le tematiche e le buone prassi concernenti il modo in cui le autorità competenti degli Stati membri possono utilizzare i fondi SIE, compresa l'assistenza tecnica, al fine di rafforzare la capacità istituzionale dei partner pertinenti conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo; f) il ruolo della Commissione nella divulgazione delle buone prassi; g) i principi essenziali e le buone prassi atte ad agevolare la valutazione, da parte degli Stati membri, dell'attuazione del partenariato e del suo valore aggiunto. Le disposizioni del codice di condotta non contraddicono in alcun modo le pertinenti disposizioni del presente regolamento né le norme specifiche di ciascun fondo. 4.   La Commissione dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio dell'atto delegato di cui al paragrafo 3 del presente articolo relativo al codice europeo di condotta per il partenariato, entro.18 aprile 2014 Tale atto delegato non indica una data di applicazione che sia anteriore alla data della sua adozione. 5.   Una violazione di un qualsiasi obbligo imposto agli Stati membri dal presente articolo o dall'atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo non costituisce un'irregolarità che comporta una rettifica finanziaria a norma dell'. 6.   Per ciascun fondo SIE la Commissione consulta, almeno una volta l'anno, le organizzazioni che rappresentano i partner a livello di Unione in merito all'esecuzione del sostegno dei fondi SIE e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati.
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