Art. 48
Composizione del comitato di sorveglianza
In vigore dal 17 dic 2013
Composizione del comitato di sorveglianza
1. La composizione del comitato di sorveglianza è decisa dallo Stato membro, purché sia composto da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri, nonché dagli organismi intermedi e da rappresentanti dei partner di cui all'. I rappresentanti dei partner ricevono delega per far parte del comitato di sorveglianza dai rispettivi partner attraverso procedure trasparenti. Ciascun membro del comitato di sorveglianza può avere diritto di voto.
La composizione del comitato di sorveglianza di un programma nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea è concordata dagli Stati membri partecipanti al programma e da paesi terzi che abbiano accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione. Il comitato di sorveglianza comprende rappresentanti pertinenti di detti Stati membri e di paesi terzi. Il comitato di sorveglianza può includere rappresentanti del GECT che svolgono attività legate al programma nell'area interessata dal programma.
2. L'elenco dei membri del comitato di sorveglianza è reso pubblico.
3. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.
4. Ove fornisca un contributo a un programma, la BEI può partecipare ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.
5. Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione.
Storico versioni
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