Art. 47 · Comitato di sorveglianza

Art. 47

Comitato di sorveglianza

In vigore dal 17 dic 2013
Comitato di sorveglianza 1.   Entro tre mesi dalla data di notifica allo Stato membro della decisione della Commissione di adozione di un programma, lo Stato membro istituisce un comitato, conformemente al suo quadro istituzionale, giuridico e finanziario, d'intesa con l'autorità di gestione, per sorvegliare sull'attuazione del programma (il "comitato di sorveglianza"). Uno Stato membro può istituire un unico comitato di sorveglianza per coprire più di un programma cofinanziato dai fondi SIE. 2.   Ciascun comitato di sorveglianza stabilisce e adotta il proprio regolamento interno conformemente al quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato. 3.   Il comitato di sorveglianza di un programma nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea è istituito dagli Stati membri partecipanti al programma di cooperazione e da paesi terzi che abbiano accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione, d'intesa con l'autorità di gestione, entro tre mesi dalla data di notifica agli Stati membri della decisione che adotta il programma di cooperazione. Detto comitato di sorveglianza elabora e adotta il proprio regolamento interno.
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