Art. 44 · Reimpiego delle risorse imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE fino al termine del periodo di ammissibilità

Art. 44

Reimpiego delle risorse imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE fino al termine del periodo di ammissibilità

In vigore dal 17 dic 2013
Reimpiego delle risorse imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE fino al termine del periodo di ammissibilità 1.   Le risorse rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti o dello sblocco delle risorse impegnate per i contratti di garanzia, compresi le plusvalenze e i rimborsi in conto capitale e gli altri rendimenti, quali interessi, commissioni di garanzia, dividendi, redditi di capitale o altri introiti generati dagli investimenti, che sono imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE, sono reimpiegate per le seguenti finalità, nei limiti degli importi necessari e nell'ordine concordato nei pertinenti accordi di finanziamento: a) ulteriori investimenti attraverso lo stesso strumento finanziario o altri strumenti finanziari, conformemente agli specifici obiettivi definiti nell'ambito di una priorità; b) se del caso, rimunerazione preferenziale degli investitori privati, o degli investitori pubblici operanti secondo il principio dell'economia di mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali; c) se del caso, rimborso dei costi di gestione sostenuti e pagamento dellecommissioni di gestione dello strumento finanziario. La necessità e il livello della remunerazione preferenziale a norma del primo comma, lettera b), sono stabiliti nella valutazione ex ante. La remunerazione preferenziale non supera quanto necessario per creare gli incentivi volti ad attrarre fondi di contropartita privati e non compensa in eccesso gli investitori privati o gli investitori pubblici operanti secondo il principio dell'economia di mercato. L'allineamento degli interessi è garantito mediante un'adeguata condivisione dei rischi e dei profitti ed è eseguito secondo i normali criteri commerciali ed è compatibile con le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato. 2.   L'autorità di gestione provvede affinché siano mantenute registrazioni adeguate dell'uso delle risorse e delle plusvalenze di cui al paragrafo 1.
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