Art. 42 · Spesa ammissibile alla chiusura

Art. 42

Spesa ammissibile alla chiusura

In vigore dal 17 dic 2013
Spesa ammissibile alla chiusura 1.   Alla chiusura di un programma, la spesa ammissibile dello strumento finanziario corrisponde all'importo complessivo dei contributi del programma effettivamente pagato o, nel caso di garanzie, impegnato dallo strumento finanziario entro il periodo di ammissibilità, comprendente: a) i pagamenti ai destinatari finali e, nei casi di cui all', paragrafo 7, i pagamenti a vantaggio dei destinatari finali; b) le risorse impegnate per contratti di garanzia, in essere o già giunti a scadenza, al fine di onorare eventuali richieste di garanzia per perdite, calcolate in base a una prudente valutazione ex ante dei rischi a copertura di un ammontare multiplo di nuovi prestiti sottostanti o altri strumenti di rischio per nuovi investimenti nei destinatari finali; c) gli abbuoni di interesse o gli abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati, da pagare per un periodo non superiore ai dieci anni successivi al periodo di ammissibilità, utilizzati in combinazione con strumenti finanziari, depositati in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo, per l'esborso effettivo dopo il periodo di ammissibilità, ma riguardo a prestiti o altri strumenti di rischio erogati per investimenti nei destinatari finali entro il periodo di ammissibilità; d) il rimborso dei costi di gestione sostenuti o il pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme specifiche relative all'istituzione di un sistema di capitalizzazione delle rate annuali per gli abbuoni di interesse e gli abbuoni delle commissioni di garanzia. di cui al primo comma, lettera c). 2.   In caso di strumenti azionari e di microcredito, i costi o le commissioni di gestione capitalizzati da pagare per un periodo non superiore ai sei anni successivi al periodo di ammissibilità, per quanto riguarda gli investimenti nei destinatari finali effettuati entro tale periodo di ammissibilità e ai quali non si applicano gli o 45, possono essere considerati spese ammissibili se sono versati in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo. 3.   In caso di strumenti azionari mirati alle imprese di cui all', paragrafo 4, per i quali l'accordo di finanziamento di cui all', paragrafo 7, lettera b), è stato firmato prima del 31 dicembre 2017, che al termine del periodo di ammissibilità, hanno investito almeno il 55 % delle risorse del programma impegnate nel pertinente accordo di finanziamento, un importo limitato di pagamenti per investimenti nei destinatari finali effettuati per un periodo non superiore a quattro anni dopo la fine del periodo di ammissibilità, possono essere considerati spese ammissibili se sono versati in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo, purché nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato e adempiendo tutte le condizioni in appresso. I fondi versati nel conto di garanzia: a) sono utilizzati unicamente per investimenti ulteriori nei destinatari finali che hanno ricevuto investimenti azionari iniziali dallo strumento finanziario nel corso del periodo di ammissibilità, ancora in sospeso interamente o parzialmente; b) sono utilizzati unicamente per investimenti ulteriori da effettuare conformemente alle norme di mercato e agli accordi contrattuali conformi alle norme di mercato e sono limitati al minimo necessario per stimolare i coinvestimenti del settore privato, assicurando nel contempo la continuità del finanziamento per le imprese destinatarie di modo che gli investitori pubblici e privati possano trarre beneficio dagli investimenti; c) non superano il 20 % della spesa ammissibile dello strumento su base azionaria di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), massimale da cui sono detratte le plusvalenze e le risorse in conto capitale restituite a detto strumento azionario durante il periodo di ammissibilità. Eventuali importi versati nel conto di garanzia non utilizzati per investimenti in destinatari finali erogati nel periodo di cui al primo comma sono utilizzati a norma dell'. 4.   La spesa ammissibile indicata conformemente ai paragrafi 1 e 2 non supera l'ammontare: a) dell'importo complessivo del sostegno dei fondi SIE erogato ai fini dei paragrafi 1 e 2; e b) del corrispondente cofinanziamento nazionale. 5.   I costi e le commissioni di gestione di cui al paragrafo 1, primo comma,lettera d), e al paragrafo 2 del presente articolo possono essere riscossi dall'organismo che attua il fondo di fondi o dagli organismi che attuano gli strumenti finanziari a norma dell', paragrafo 4, lettere a) e b), e non superano i massimali definiti nell'atto delegato di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Mentre i costi di gestione comprendono componenti del prezzo di costo diretti o indiretti rimborsati dietro prove di spesa, le commissioni di gestione si riferiscono a un prezzo concordato per i servizi resi definiti attraverso un processo di mercato competitivo, se del caso. I costi e le commissioni di gestione si fondano su una metodologia di calcolo basata sui risultati. I costi e le commissioni di gestione possono comprendere commissioni di istruttoria. Se le commissioni di istruttoria, o una parte di esse, sono a carico dei destinatari finali, esse non sono dichiarate come spese ammissibili. I costi e le spese di commissioni, compresi quelli sostenuti per i lavori preparatori in relazione allo strumento finanziario prima della firma del pertinente accordo di finanziamento, sono ammissibili a partire dalla data della firma del pertinente accordo di finanziamento. 6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' che fissa le norme specifiche relative ai criteri di determinazione dei costi e delle commissioni di gestione in base alle prestazioni e ai massimali applicabili, nonché le norme per il rimborso dei costi e commissioni di gestione capitalizzati per strumenti azionari e di microcredito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1303:oj#art-42